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Diritto di recesso
La legge n. 74 del 1995 sancisce il diritto al contraente di recedere dal contratto di assicurazione sulla vita e lo stesso vale per i contratti di stipula di index e unit linked, entro trenta giorni dalla firma dello stesso, senza che debba, il contraente, fornire alcuna giustificazione. La lettera deve essere inviata o al proponente l'investimento o alla società emittente del prodotto.
Ricevuta la comunicazione la compagnia ed il contraente sono liberi da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'altra parte, con decorrenza dalle ore 24 del giorno seguente al ricevimento della richiesta di recesso. La società emittente, entro trenta giorni, deve restituire il premio pagato all'assicurato al netto della rivalutazione del periodo durante il quale ha avuto effetto il contratto - potrebbe essere negativa -
 
















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