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Rischio di insolvenza
Per qualsiasi polizza la compagnia assicuratrice è tenuta a versare alla scadenza il capitale o la rendita a favore del beneficiario entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tutti i documenti dell'assicurato necessari a chiudere la pratica che devono essere  inviati dall'agenzia.
In caso l'Isvap accertasse a seguito di un reclamo da parte del beneficiario un comportamento scorretto da parte dell'impresa nel risarcire l'assicurato, questa sarà costretta a pagare gli interessi di mora per il periodo di ritardo.
Nel caso la compagnia ritardasse ulteriormente la consegna di quanto dovuto e si dichiarasse insolvente, per l'assicurato l'unica via legale in fase di fallimento della società è quella di dichiararsi creditore privilegiato nei confronti della stessa.
Infatti, il decreto legge n. 384 del 1993 ha cessato l'obbligo alle imprese assicuratrici di riassicurare all'Ina parte dei premi ricevuti dai clienti decretando per le stesse l'accantonamento di particolari riserve matematiche che devono garantire la copertura degli impegni assunti nei confronti dei clienti.
Questi particolari fondi devono essere contabilizzati distintamente dal resto delle attività dell'impresa assicuratrice e servono come garanzia in caso di fallimento a coprire gli impegni a favore dei creditori privilegiati, i clienti.
















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