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ACCESSO REGISTRATI
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Boc
I buoni obbligazionari emessi dagli enti territoriali come i comuni, le unioni di comuni, le province, le regioni, le città metropolitane, le comunità montane e i consorzi fra enti locali territoriali (detti anche Boc), sono titoli a medio/lungo termine volti a finanziare le sole uscite per investimenti. Possono essere emessi solo per finanziare la costruzione di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, mentre non possono servire per finanziare la spesa corrente. Le condizioni per l’emissione sono regolate, assieme agli altri aspetti, dall’art.35 legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e dal decreto del ministro del Tesoro n.420 del 5 luglio 1996. La durata dei prestiti deve essere almeno pari a cinque anni e il rendimento non deve essere superiore al rendimento dei titoli di Stato con analoga scadenza, più l’1%. Sono emessi alla pari (valore di emissione = valore nominale di rimborso) e corrispondono cedole che possono essere annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile; è consentita altresì l’emissione in valuta e su mercati esteri, a condizione che il rischio di cambio sia coperto con uno swap in valuta che trasformi in lire il debito dell’emittente, e che il costo del finanziamento non superi il rendimento dei titoli di Stato domestici più l’1%. I Boc possono essere quotati sul mercato secondario interno ed estero; per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si applica la disciplina propria dei Bot. |
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