Le spese condominiali non sono tutte obbligatorie ma in pochi lo sanno. Scopriamo quali si possono evitare.
Le spese del condominio sono una voce fissa su chi vive in affitto ma anche per i proprietari, una voce scomoda che talvolta è persino esagerata. Vediamo a quali oneri possiamo sottrarci per legge.
La voce “spese condominiali” compare sempre accanto al costo dell’affitto della casa e spesso va ad alzare il canone che all’apparenza poteva sembrare interessante. Ad esempio: affitto euro 600 più 100 di spese condominiali, il costo finale diventa importante. Certo, sono spese obbligatorie che dovrebbero comprendere pulizia delle scale e manutenzione generale, ma sono davvero tutte obbligatorie?
C’è chi dice no, non tutte le spese condominiali sono obbligatorie, e se vi siete chiesti se è possibile sottrarsi legalmente almeno ad alcune spese che riguardano il condominio in cui vivete, la risposta è affermativa. Hai mai sentito parlare di spese condominiali che riguardano le innovazioni voluttarie?
Spese condominiali, in questi casi puoi non pagarle: è tutto legale
Contribuire al decoro del condominio in cui abiti è giusto e dovuto, anche perché i problemi che possono nascere da una cattiva manutenzione ricadrebbero anche sulla tua casa. Ma ci sono spese che potrebbero essere evitate.Per iniziare occorre capire bene quale sia la differenza tra spese di manutenzione e spese di innovazione.
Le spese di manutenzione, secondo la legge, sono sempre necessarie mentre quelle per le innovazioni possono non essere necessarie in specifiche circostanze. La manutenzione viene decisa dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà dei millesimi dell’edificio. E la minoranza che vota no alla proposta deve comunque pagare la propria quota, anche se malauguratamente si trovasse in difficoltà economiche. Le innovazioni, invece, sono lavori finalizzati al miglioramento o all’uso più efficiente delle parti comuni del condominio. Questi lavori, come spiega laleggepertutti, richiedono il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresentano almeno 667/1.000 dei millesimi dell’edificio.
È sufficiente la semplice maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000 per le innovazioni che riguardano le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’edificio e degli impianti; le opere e gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, al contenimento del consumo energetico, alla realizzazione di parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché alla produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di energia rinnovabile, l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e i relativi collegamenti.
Sono vietate, invece, le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del condominio, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inaccessibili anche ad un solo condomino. Dunque a quali spese possiamo sottrarci senza infrangere la legge? Lo prevede il Codice civile, il lavoro deve essere considerato un’innovazione, altrimenti non è possibile opporsi alla decisione dell’assemblea di eseguire la manutenzione o le modifiche, anche se si ritiene che la spesa non sia necessaria. In questo caso è possibile evitare di partecipare alla spesa condominiale, se: i lavori devono implicare una spesa molto gravosa rispetto alle condizioni e l’importanza dell’edificio. A tal fine non si tiene conto del reddito più o meno elevato dei condomini che abitano l’immobile.
Oppure deve avere carattere voluttuario, ossia deve essere priva di utilità, non strettamente indispensabile per l’esistenza e la conservazione dell’edificio, nella fattispecie opere o impianti che possono essere utilizzati separatamente, cioè solo da coloro che hanno partecipato alla spesa per la loro realizzazione. Questa condizione si verifica, ad esempio, quando si realizza una piscina, poiché solo chi ha contribuito alla sua realizzazione può usufruirne.
In sintesi, i condomini non sono tenuti a contribuire alla spesa, nel caso in cui l’innovazione consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata. In questo caso, la realizzazione dell’innovazione la paga il singolo condomino che l’ha richiesta.