Assegno di mantenimento, attenzione perché in certi contesti possono essere i suoceri a dover subentrare. Cosa dice la Cassazione
Quando una coppia decide di separarsi e ha figli, ci saranno tutta una serie di questioni burocratiche da assolvere. Chiaramente si andrà incontro a una serie di spese, in particolare quelle legali, se si finirà davanti a un giudice.
Di solito, quando si hanno figli, e in base alle decisioni del Tribunale, uno dei due coniugi dovrà versare all’altro, un assegno di mantenimento. A richiederlo è, generalmente, il coniuge più debole da un punto di vista economico.
Si tratta di un importo forfettario, che si decide sempre in sede di separazione, e che di solito viene concesso a quel coniuge che, per l’appunto, non ha propri redditi, non ha lavoro. Ci sono, tuttavia, dei casi in cui, il coniuge che è tenuto a versare il suddetto assegno, è inadempiente, decidendo di non pagare.
Che cosa accade in questi casi? Lo spiega una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, che ha coinvolto i suoceri.
Assegno di mantenimento, quando a pagare devono essere i suoceri: la sentenza
Una sentenza di un po’ di tempo fa, emessa dalla Corte di Cassazione, ha chiarito alcuni dettagli sull’assegno di mantenimento, in caso di coniuge obbligato insolvente.
Nello specifico, un padre divorziato non poteva corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio, e a dover pagare è stata sua madre, quindi la nonna paterna, suocera dell’ex coniuge dell’uomo.
La donna, però, più volte si era rivolta alla giustizia per chiedere che le fosse tolto quest’obbligo, ma non c’è stato nulla da fare. Un uomo separato, che viveva con i suoi genitori, avrebbe dovuto versare il mantenimento al figlio minorenne, ma non potendo pagare l’importo, il Tribunale di Velletri aveva deciso che dovessero occuparsene i nonni paterni.
Si trattava di una cifra tra 250/300 euro. Ma i nonni, pur avendo fatto appello, hanno perso la causa. Col tempo, la situazione della madre del bambino, nel frattempo divenuto 17enne, non era cambiata. La nonna paterna, morto il marito, aveva ereditato un’eredità immobiliare consistente.
La Cassazione, tuttavia, ha confermato che, nel caso in cui i genitori non possano provvedere ai figli, debbano farlo i nonni. Per cui, come spiega la sentenza:«L’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici».